L’Omeopatia in Farmacia: aspetti normativi e professionali di un medicinale a tutti gli effetti

by admin / lunedì, 26 marzo 2018 / Published in Lezioni di Omeopatia, visitatori

Durante gli anni ’90, molte Farmacie (e poi quasi tutte) cominciarono a mettere in grande evidenza l’insegna luminosa con scritto Omeopatia, come a dire che lì dentro si offriva un assortimento di medicinali in più e delle competenze (il consiglio del Farmacista) che altri non avevano. Cominciava quindi a distinguersi uno spazio dedicato: uno scaffale, un banco a parte e molto spesso anche un professionista dedicato che, formato adeguatamente, si occupava del settore nello specifico all’interno della Farmacia. A quell’epoca la normativa era meno delineata e i preparati omeopatici presenziavano sul mercato italiano grazie a una disposizione transitoria, in attesa di regolamentazione.

Oggi, con il recepimento delle Direttive CE, questa regolamentazione (D.l.vo 219/2006), e quindi l’adeguamento cui le aziende produttrici stanno facendo fronte entro i termini del 2018, legittima totalmente questi preparati a Medicinali a tutti gli effetti. Ecco perché la normativa italiana li vuole all’interno della Farmacia o comunque in presenza di un professionista Farmacista all’interno dell’esercizio (es. Parafarmacia).
Ma che percorso formativo hanno seguito questi Farmacisti, e come si caratterizzano i prodotti omeopatici?

Le Scuole di Formazione in Omeopatia sono tutte quasi esclusivamente private, ma coerenti con i programmi didattici convenzionati a livello internazionale e con un monte ore minimo condiviso: si vedano ad esempio le indicazioni della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis e dell’European Committee for Homeopathy specifiche per il Farmacista, per un monte minimo di 250 ore di formazione; dal 2013 anche l’Accordo Stato-Regioni per l’insegnamento dell’Omeopatia sancisce un percorso formativo dei Medici per almeno 400 ore di lezioni teoriche + 100 di pratica clinica.

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Secondo la normativa già citata, per medicinale omeopatico s’intende “ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze […]”, comprendendo in tale definizione sia i cosiddetti complessi che gli unitari, sia gli antroposofici che gli omotossicologici, e tutti quei preparati che in Farmacia riportano la dicitura “Medicinale omeopatico” senza una vera distinzione.

Ognuna di queste branche, che gode di legittima identità e caratteristiche, viene invece classificata metodologicamente nelle Omeoterapie, lasciando alla sola disciplina hahnemanniana classica la definizione di Omeopatia.
Ecco che il Farmacista competente conosce, distingue, e gestisce nel suo consiglio al banco tutti questi omeoterapici, che al momento sono formalmente classificati come Senza Obbligo di Prescrizione (SOP).

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Bibliografia: D.l.vo 219/2006, http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06219dl.htm

Testo: dott.ssa Renata Calieri, Farmacista Formatore, direttrice del Dipartimento Farmaceutica Omeopatica FIAMO

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